A tale riguardo la norma di riferimento è l’art. 10, commi 1 e 2, della Legge n. 392/78, tuttora in vigore sotto il profilo che qui interessa, la quale norma stabilisce che il conduttore ha il diritto di voto al posto del locatore nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli può inoltre intervenire, anche se, in questo caso, senza diritto di voto, alle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Ad esempio, in base a tale principio, potrà essere chiesta la nullità delle delibere relative alle spese e alle modalità di gestione del riscaldamento centralizzato qualora l'inquilino non sia stato regolarmente convocato all’assemblea in cui una simile delibera sia stata adottata oppure il locatore voti al suo posto senza averne la delega. Occorre peraltro osservare che tale materia deve ritenersi comprendere l'insieme delle decisioni riguardanti l'acquisto dei combustibili, la manutenzione ordinaria dell'impianto, la data di inizio e di termine annuale del servizio, ecc., in sede di approvazione sia del preventivo sia del bilancio consuntivo di ogni esercizio.
Infine, quando l’assemblea si trovi invece a deliberare in ordine ad eventuali modifiche da apportare ad altri servizi comuni del condominio, l’ art. 10 vieta che le delibere così assunte trovino esecuzione se non sia stato preventivamente sentito, in sede assembleare, il parere non vincolante degli inquilini abitanti nell'edificio condominiale.