La norma di riferimento a tale riguardo è costituita dall’art. 843 c.c., il quale disciplina l' obbligo del proprietario di consentire al vicino l’accesso al fondo al fine di eseguire un' opera o recuperare un oggetto. A tale riguardo in giurisprudenza permane tuttora il dubbio sul fatto se l' obbligo di consentire l'accesso sia limitato alle ipotesi di impossibilità a transitare altrove o costituisca un limite della proprietà diretto anche al contemperamento di interessi contrapposti. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 685 del 16/01/2006, è intervenuta sul tema, disponendo che, tra le diverse soluzioni possibili, sia necessario adottare quella che impone il minor sacrificio anche a favore di colui che richieda il passaggio, con ciò prediligendo l'orientamento meno restrittivo nell’applicazione della norma. Nella specie, era stato concesso il diritto di accedere alla terrazza comune di un edificio, per lavori, attraverso l'appartamento sottostante, evitando di costringere il condominio ad erigere costosi ponteggi. Il provvedimento riveste particolare rilevanza pratica, atteso che i contrasti relativi all' accesso al fondo (soprattutto giardini e lastrici) nel condominio sono tutt'altro che rari. Tuttavia il vicino, se non deve trarre alcun utile dall’accesso o dal passaggio (che debbono essere forniti gratuitamente) non deve neppure subire alcun pregiudizio patrimoniale e l’indennizzo deve corrispondere appunto al ristabilimento della situazione precedente l’accesso. Ma se questa è la finalità dell’indennizzo essa può essere utilmente conseguita anche se colui che entra nel fondo altrui e cagiona un inevitabile danno, ristabilisce con le necessarie opere la situazione esistente prima del suo ingresso. In tal caso, qualora il proprietario si ostini comunque ad impedire l’accesso per la realizzazione dell'opera necessaria, in una situazione, come quella da Lei prospettata, in cui, tra l’altro, non pare possibile alcuna soluzione alternativa, è possibile promuovere un’azione giudiziaria tesa al riconoscimento del diritto di accesso assicurato dal richiamato art. 843 c.c.