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Mia madre, che da alcuni mesi è costretta su una sedia a rotelle, vive al terzo piano in un condominio sprovvisto di ascensore. Noi familiari stavamo valutando la possibilità dell’installazione di un servoscala o di altra struttura analoga. Il condominio può impedirci di realizzarla?

La normativa di riferimento in tale materia è la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Tale disciplina, per quanto qui interessa, prevede che le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari, ovvero un Condominio, tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1 della suddetta legge, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136 commi 2 e 3 del Codice Civile, ossia, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, e, in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio.
L'art. 2 comma 2 della citata legge n. 13/89 consente inoltre, nella ipotesi in cui il Condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi su di essa entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, effettuata per iscritto, che la persona con disabilità, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.
Di contro le innovazioni, e non le mere modifiche, eseguibili ai sensi art. 2 comma 2 Legge n. 13/89, cioè quelle poste in essere dalla persona con disabilità (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del Condominio, possono riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale (ma non l'ascensore). Peraltro, se l'interessato è proprietario e le innovazioni da realizzare hanno ad oggetto parti comuni di un edificio condominiale, è necessario munirsi dell'autorizzazione del Condominio.
Se quindi l'Assemblea approva la modifica, con le maggioranze previste, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel Codice Civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e seguenti della medesima legge dal Comune di residenza).
Se invece l'Assemblea non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato art. 2 comma 2 e la persona con disabilità (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto). Il condominio, pertanto, limitatamente alle tipologie di intervento sopra indicate (con esclusione, dunque, dell’impianto ascensore), non può opporre alcunché, qualora Lei e la Sua famiglia intendiate sostenere integralmente le spese che si renderanno necessarie. 

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