Ma come funziona in questi casi? Le spese vanno comunque conglobate nella contabilità condominiale oppure i costi restano a carico esclusivo dei finanziatori?
L’ascensore costruito a spese di alcuni condomini rientra tra le innovazioni condominiali previste dal Codice Civile (art. 1120 c.c.), ma a utilizzazione separata. In altre parole:
diventano comproprietari solo coloro che hanno finanziato l’opera;
l’uso e i benefici sono riservati a loro;
le spese ordinarie e straordinarie restano a carico esclusivo dei finanziatori, secondo le quote stabilite negli accordi.
Gli altri condomini non hanno alcun obbligo né possono essere chiamati a contribuire in caso di morosità di uno dei partecipanti.
Un dubbio ricorrente riguarda la contabilità: l’ascensore deve rientrare nel bilancio condominiale generale? La risposta è no.
È possibile che la gestione compaia “a parte” nei rendiconti predisposti dall’amministratore, ma ciò non significa che vi sia un onere a carico di chi non partecipa. In pratica, i tre (o più) condomini interessati possono:
autogestirsi, creando un conto corrente dedicato e nominando un referente;
affidare la gestione all’amministratore del condominio, con compenso extra a loro carico.
Un aspetto da non trascurare riguarda l’assicurazione e la conformità normativa. L’ascensore, pur non essendo bene comune, deve rispettare tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e manutenzione.
Può essere necessaria una polizza assicurativa separata per coprire danni e responsabilità.
Quanto alla prevenzione incendi, dal 2011 il vecchio CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è stato sostituito dalla SCIA antincendio, ma gli ascensori oggi non rientrano più tra le attività soggette a tale controllo.
Se uno dei proprietari non paga la sua quota, la responsabilità non può ricadere sul condominio nel suo complesso. Saranno gli altri partecipanti a dover anticipare la spesa e poi rivalersi legalmente sul condomino moroso. Si tratta di un principio analogo a quello applicato alle comunioni private.
L’ascensore installato da un gruppo ristretto di condomini non diventa un bene comune dell’intero edificio, ma resta un’innovazione ad uso separato. La contabilità non deve gravare sul bilancio condominiale generale e la gestione può avvenire in due modi: tramite autogestione o con l’incarico all’amministratore, con compenso dedicato.
Fondamentale è prevedere accordi scritti tra i proprietari coinvolti per disciplinare: ripartizione delle spese, manutenzione, assicurazione e responsabilità.