Il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito, attraverso il quale una parte (detta comodante) consegna all’altra parte (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché quest’ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità a quanto stabilito nel contratto.
Considerata la natura reale del contratto de quo, e la diversa disciplina in punto di perfezionamento rispetto ai contratti di natura consensuale, il suo perfezionamento si verifica nel momento in cui la cosa viene consegnata al comodatario. Per la validità del contratto non è richiesta la forma scritta.
L’uso per il quale la cosa viene concessa in comodato, può essere specificamente determinato e limitato nel contratto, così come previsto dall’art. 1803 c.c, oppure in mancanza di specifica previsione si farà riferimento all’uso ordinario in relazione alla natura del bene stesso.
Per quanto relativo alla durata, anche essa può essere determinata per volontà delle parti, le quali possono anche convenire clausole di estendibilità della durata per periodi successivi alla scadenza del primo termine convenuto.
In conclusione, il contratto di comodato si distingue per la sua temporaneità, la gratuità dell'uso del bene, la fiducia reciproca tra le parti, la limitazione all'utilizzo personale del bene e la possibilità di applicarlo a beni di diversa natura.