L'obbligo principale che deve osservare il mediatore è l' imparzialità e l'indipendenza nei confronti delle parti che deve mettere in relazione, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera o di qualsiasi altro rapporto che in qualche modo possa legarlo e farlo dipendere giuridicamente ad una delle parti.
Il mediatore per poter esercitare l'attività professionale deve essere iscritto al ruolo dei mediatori istituito presso le C.C.I.AA, inoltre deve osservare il cosiddetto obbligo di informazione, cioè deve comunicare alle parte le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possano influire sulla conclusione di esso. L'ampia responsabilità del dovere di informazione comprende sia l'omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare che l'omissione di circostanze che avrebbero indotto la parte a concludere il contratto a condizioni differenti. Il mediatone risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (art. 1759 2° comma c.c.).