A tale riguardo occorre prendere in considerazione quanto disposto dall'art. 1108 c.c., previsto dal legislatore in tema di comunione di diritti in generale, ma richiamato dal nostro codice civile anche all'art. 1139 c.c. in materia di condominio.
In base al tenore letterale del citato art. 1108 c.c., è richiesta una deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, affinchè si possano disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. La medesima maggioranza è altresì necessaria perchè possa ritenersi legittimo il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' invece espressamente prescritto il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. Tale principio è stato peraltro recentemente ribadito dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4258/2006).
Le converrà pertanto avvisare, mediante raccomandata a/r, l’amministratore dello stabile di inserire nell’ordine del giorno della prossima assemblea la Sua proposta di acquisto del suddetto locale comune, affinché venga sottoposta a discussione. Se la Sua intenzione rimane quella della compravendita, dovrà essere ottenuto il consenso di tutti gli altri condomini, se invece, come anticipato, Lei si accontentasse di prendere in locazione il medesimo fondo per un periodo inferiore ai nove anni, sarebbe sufficiente una maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti i due terzi del valore complessivo dell’edificio, espresso in millesimi.