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Ti trovi in: Nuova ricerca > Blog > Ho comprato un bene che presenta dei vizi, cosa posso fare?

In presenza di vizi della cosa il compratore può esercitare due azioni: l'azione redibitoria oppure l'azione estimatoria. Esaminiamo nel dettaglio le due tutele previste.

In presenza di vizi della cosa il compratore può esercitare due azioni: l'azione redibitoria ( salvo che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione), con la quale domanda la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo versato (deve, però, essere restituito il bene viziato oggetto delle vendita al venditore), oppure l'azione estimatoria con la quale domanda la riduzione del prezzo.

In ogni caso il compratore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta (art. 1494 cc) 

A maggiore garanzia nella vendita di beni di consumo, per il consumatore, inteso come persona fisica che acquista il bene per il consumo o l'utilizzazione propria e non per produrre altri beni o servino nell'esercizio di un attività imprenditoriale o commerciale, è prevista la tutela specifica del 1519 quater c.c che al secondo comma specifica “In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità  del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. “

Inoltre l'art. 1519 sexies cc prevede dei termini di decadenza e prescrizione più ampi di quelli previsti dalla normativa generale che disciplina  la vendita e precisamente :”Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità  si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità  entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità  che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già  a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità .

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità  sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.

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