Verande e VEPA (vetrate panoramiche amovibili) continuano a sollevare dubbi tra i condomini, sospesi tra semplificazioni normative e vincoli regolamentari. Se da un lato la normativa edilizia ne consente in taluni casi la realizzazione in edilizia libera, dall’altro lato i regolamenti condominiali possono costituire un ostacolo non trascurabile. Per tali motivi, prima di procedere alla installazione di tali manufatti, è necessario rivolgersi a dei tecnici specializzati in materia.
Installare una veranda o una VEPA (vetrata panoramica amovibile) può sembrare un intervento migliorativo, sia per l’estetica sia per il comfort abitativo. Migliore isolamento termico, riduzione dei rumori, più protezione da pioggia e vento.
Ma non bisogna trascurare un aspetto spesso sottovalutato: l’impatto sul decoro architettonico dell’edificio. La giurisprudenza lo definisce come “l’insieme delle linee e strutture che conferiscono allo stabile una fisionomia armonica e identificabile” (Cass. 851/2007). E non è prerogativa dei soli edifici storici: ogni fabbricato può vantare una sua coerenza stilistica, anche se semplice.
Da qui nasce il primo limite: la veranda può alterare quell’equilibrio visivo, generando un danno estetico e, potenzialmente, giuridico.
Se l’intervento incide sulla facciata, il regolamento condominiale di tipo contrattuale può porre vincoli molto più stringenti della legge. Parliamo di quei regolamenti predisposti dal costruttore e allegati agli atti di vendita, o accettati da tutti i condòmini.
In questi casi, può essere previsto un divieto assoluto di modificare l’aspetto esterno del fabbricato, superando persino quanto previsto dagli articoli 1102 e 1122 c.c. Lo ha confermato anche la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10934/2019), ribadendo che una tutela pattizia può comprimere il diritto del singolo alla modifica dell’estetica condominiale, anche se l’opera rientra formalmente nell’edilizia libera.
Se si procede con l’installazione in violazione di un regolamento contrattuale, l’intervento può essere impugnato in giudizio. Anche se si tratta di una struttura amovibile o realizzata senza titolo abilitativo, l’opera è illegittima se non approvata all’unanimità dall’assemblea condominiale. In mancanza di questo consenso, il condominio può agire per chiedere la rimozione dell’opera e, in taluni casi, anche un risarcimento del danno. Non basta invocare un uso più intenso della cosa comune o il miglioramento della propria abitazione. In sintesi: la veranda non è solo una questione di stile e comfort, ma un potenziale caso giudiziario. Meglio prevenire, consultando prima il regolamento e, se necessario, l’assemblea.